Accesso civico
L'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 prevede che il cittadino possa chiedere l'accesso a documenti, informazioni o dati, oggetto di pubblicazione obbligatoria, di cui sia stata omessa la pubblicazione (è il cosiddetto «diritto di accesso civico») e inoltre, l'accesso a dati e documenti detenuti dall'Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (è il cosiddetto «diritto di accesso civico generalizzato»).
Riferimenti normativi
- Articolo 5 del decreto legislativo 33/2013
Modalità di presentazione dell'istanza
L'istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, e può essere presentata in forma libera via mail, posta o personalmente, sempre unitamente a copia di un documento di identità.
Può essere presentata:
- agli uffici amministrativi
- scrivendo a uffici@aspsolidarieta.it, indicando nell’oggetto: “Istanza di accesso civico”
- al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ASP Casa Lucia dottor Giovanni Di Prima, Direttore Generale.
Requisiti
L'istanza di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita, salvo eventuale rimborso del costo sostenuto dagli uffici per la riproduzione.
Termini per l'adozione del provvedimento
L'amministrazione provvede entro trenta giorni, sia a pubblicare nel sito che a trasmettere quanto richiesto.